Diritti, contratti e normativa

Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo: cosa prevede la legge

In Italia il datore di lavoro può licenziare solo per motivi previsti dalla legge e con una procedura precisa. Ecco cosa sapere per capire se il licenziamento è legittimo e come tutelarsi.

Aggiornato il · 4 min di lettura · Redazione LavoroAnnunci.it

Le tre causali ammesse

Il licenziamento di un lavoratore a tempo indeterminato è legittimo solo se esiste una di queste ragioni.

Giusta causa

Un fatto così grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto (art. 2119 del codice civile). Esempi: furto, violenza, falsificazione di documenti, gravi insubordinazioni, assenze ingiustificate prolungate secondo quanto previsto dal CCNL. Il licenziamento è immediato e senza preavviso.

Giustificato motivo soggettivo

Un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, meno grave della giusta causa: per esempio ripetute violazioni disciplinari. Il licenziamento avviene con preavviso.

Giustificato motivo oggettivo

Ragioni legate all'organizzazione dell'impresa: soppressione del posto, riorganizzazione, chiusura di un reparto, calo di attività. Il datore di lavoro deve dimostrare le ragioni e, di norma, di non poterti ricollocare in altre mansioni disponibili. Anche in questo caso spetta il preavviso.

La forma e la procedura

  • Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto e indicare i motivi. Il licenziamento solo a voce è inefficace.
  • Nei licenziamenti disciplinari (giusta causa e giustificato motivo soggettivo) è obbligatoria la procedura dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori: contestazione scritta dell'addebito, termine di almeno 5 giorni per presentare le tue giustificazioni (anche con l'assistenza di un rappresentante sindacale), poi l'eventuale provvedimento.
  • Nelle aziende con più di 15 dipendenti, per i licenziamenti per motivo oggettivo dei lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 è prevista una procedura preventiva davanti all'Ispettorato del lavoro.
  • I licenziamenti di più lavoratori insieme (licenziamenti collettivi) seguono procedure specifiche con il coinvolgimento dei sindacati.

Quando il licenziamento è vietato

  • Discriminatorio: per motivi di sesso, religione, opinioni politiche o sindacali, origine, disabilità, età, orientamento sessuale.
  • Per causa di matrimonio: nullo se intimato alla lavoratrice dal giorno della richiesta delle pubblicazioni fino a un anno dopo le nozze.
  • Durante la gravidanza e fino al compimento di un anno del bambino, salvo casi eccezionali (colpa grave, cessazione dell'attività, scadenza del termine).
  • Durante la malattia, finché non si supera il periodo massimo di conservazione del posto previsto dal CCNL (periodo di comporto).
  • Ritorsivo, cioè come reazione a una legittima iniziativa del lavoratore.

Entro quanto impugnare

I termini sono stretti e vanno rispettati:

  1. Entro 60 giorni dalla comunicazione devi impugnare il licenziamento con qualsiasi atto scritto (anche tramite sindacato o avvocato).
  2. Entro i successivi 180 giorni devi depositare il ricorso in tribunale o chiedere il tentativo di conciliazione o arbitrato.

Se lasci scadere i termini, perdi la possibilità di contestare il licenziamento.

Le tutele se il licenziamento è illegittimo

Le conseguenze dipendono dalla data di assunzione e dalle dimensioni dell'azienda.

Situazione Tutela principale
Licenziamento nullo, discriminatorio o solo orale (tutte le aziende) Reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento
Assunti dal 7 marzo 2015, aziende con più di 15 dipendenti Indennità tra 6 e 36 mensilità, stabilita dal giudice tenendo conto dell'anzianità e di altri criteri; reintegrazione in alcuni casi, per esempio quando il fatto contestato non sussiste
Assunti prima del 7 marzo 2015, aziende con più di 15 dipendenti Art. 18 dello Statuto: reintegrazione nei casi più gravi, altrimenti indennità tra 12 e 24 mensilità
Piccole imprese (fino a 15 dipendenti) Indennità ridotta; per gli assunti dal 2015 la Corte costituzionale (sentenza 118/2025) ha eliminato il tetto rigido di 6 mensilità, lasciando al giudice la valutazione del caso concreto

Negli ultimi anni la Corte costituzionale è intervenuta più volte su queste regole: per il tuo caso concreto è indispensabile il parere di un sindacato o di un avvocato giuslavorista.

L'offerta di conciliazione

Per gli assunti dal 7 marzo 2015, entro i termini per l'impugnazione il datore di lavoro può offrire un importo in una sede protetta per chiudere la questione: una mensilità per ogni anno di servizio, da un minimo di 3 a un massimo di 27, esente da tasse. Se accetti, rinunci a contestare il licenziamento. Valuta l'offerta con un consulente prima di decidere.

NASpI e competenze finali

Il licenziamento, anche disciplinare o per giusta causa, dà diritto alla NASpI se hai almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni. La domanda va presentata all'INPS entro 68 giorni dalla cessazione. L'importo è pari al 75% della retribuzione media fino a una soglia, con un massimo di circa 1.585 euro lordi al mese nel 2026, e si riduce progressivamente dopo alcuni mesi.

Alla fine del rapporto ti spettano inoltre stipendio, ratei di tredicesima, ferie e permessi non goduti, eventuale indennità di mancato preavviso e TFR: puoi stimarlo con il calcolatore del TFR.

Se invece sei tu a voler lasciare il lavoro, la procedura è diversa: leggi la guida alle dimissioni volontarie.

Informazioni aggiornate al 29 settembre 2026 a scopo divulgativo. Le regole possono cambiare e il tuo contratto collettivo (CCNL) può prevedere condizioni diverse: per il tuo caso specifico rivolgiti a un consulente del lavoro, a un patronato o a un sindacato.

Domande frequenti

No. Deve essere comunicato per iscritto con l'indicazione dei motivi. Il licenziamento orale è inefficace e dà diritto alla reintegrazione.

Entro 60 giorni dalla comunicazione con un atto scritto, e poi entro 180 giorni con il deposito del ricorso in tribunale o la richiesta di conciliazione o arbitrato.

Sì. La NASpI spetta in tutti i casi di perdita involontaria del lavoro, compreso il licenziamento disciplinare, purché ci siano i requisiti contributivi.

È il periodo massimo di assenza per malattia durante il quale il datore di lavoro non può licenziarti. La sua durata è fissata dal contratto collettivo.

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