Ferie
Le ferie retribuite sono un diritto irrinunciabile, garantito dall'art. 36 della Costituzione e dal D.Lgs. 66/2003.
- Minimo di legge: 4 settimane l'anno. Molti CCNL ne prevedono di più.
- Come si usano: almeno 2 settimane vanno godute nell'anno di maturazione (consecutive, se il lavoratore lo chiede); le altre 2 entro i 18 mesi successivi alla fine dell'anno di maturazione, salvo termini diversi del CCNL.
- Maturazione: le ferie maturano mese per mese in proporzione al servizio prestato.
- Chi decide il periodo: il datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del lavoratore, con un congruo preavviso.
- Non si possono "vendere": le 4 settimane minime non possono essere sostituite da un'indennità, salvo alla fine del rapporto, quando le ferie non godute vengono pagate.
- Malattia durante le ferie: se ti ammali durante le ferie e la malattia è certificata, in linea generale le ferie si interrompono e riprendono dopo la guarigione.
Permessi retribuiti
ROL ed ex festività
Molti CCNL prevedono ore di riduzione dell'orario di lavoro (ROL) e permessi per le ex festività soppresse. Si usano a ore o a giornate, previa richiesta. Se non vengono utilizzati entro i termini del CCNL, di solito vengono pagati.
Permessi previsti dalla legge
- Lutto o grave infermità di un familiare: 3 giorni l'anno (L. 53/2000).
- Legge 104/1992: 3 giorni al mese per assistere un familiare con disabilità grave, oppure per il lavoratore stesso con disabilità grave (in alternativa, 2 ore al giorno).
- Donazione di sangue: la giornata della donazione.
- Esami e diritto allo studio: permessi per sostenere esami e, secondo il CCNL, ore retribuite per frequentare corsi.
- Congedo matrimoniale: di solito 15 giorni di calendario, secondo il CCNL.
- Permessi elettorali e per funzioni pubbliche.
Congedi per i genitori
- Congedo parentale: dal 2026 può essere utilizzato fino ai 14 anni del figlio. È indennizzato di norma al 30% della retribuzione, con alcuni mesi indennizzati in misura maggiore se usati nei primi anni di vita del bambino.
- Congedo per malattia del figlio: senza limiti fino ai 3 anni del bambino; per i figli più grandi, dal 2026, fino a 10 giorni l'anno per ciascun genitore e fino ai 14 anni del figlio. Non è retribuito, salvo diverse previsioni del CCNL, ma è coperto da contributi figurativi.
- Congedo di paternità obbligatorio: 10 giorni lavorativi retribuiti al 100%, da usare tra i 2 mesi precedenti e i 5 successivi al parto.
Malattia
Cosa fare quando ti ammali
- Avvisa subito il datore di lavoro, nei modi e nei tempi previsti dal CCNL (di solito prima dell'inizio del turno).
- Vai dal medico (medico di base o guardia medica): è il medico a inviare il certificato telematico all'INPS.
- Comunica al datore di lavoro il numero di protocollo del certificato, se richiesto. Il datore può comunque consultarlo tramite i servizi INPS.
- Resta reperibile all'indirizzo indicato nel certificato durante le fasce orarie delle visite fiscali.
Le visite fiscali
Il datore di lavoro può chiedere una visita di controllo all'INPS, che può anche disporla d'ufficio. Per i dipendenti privati le fasce di reperibilità sono dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni, compresi i festivi. Puoi uscire durante le fasce solo per giustificati motivi (visite mediche, esami, urgenze), che poi andrai a documentare. L'assenza ingiustificata alla visita comporta la perdita di parte dell'indennità.
Quanto vieni pagato
Per molti lavoratori del settore privato (per esempio operai e impiegati del commercio e del terziario):
- i primi 3 giorni (periodo di carenza) sono pagati dal datore di lavoro se previsto dal CCNL;
- dal 4° al 20° giorno l'INPS paga un'indennità pari al 50% della retribuzione media giornaliera;
- dal 21° giorno l'indennità INPS sale al 66,66%.
Quasi tutti i CCNL prevedono un'integrazione a carico del datore di lavoro, spesso fino al 100% della retribuzione. Per alcune categorie (per esempio gli impiegati dell'industria) la retribuzione durante la malattia è interamente a carico del datore di lavoro. L'indennità INPS è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.
Il periodo di comporto
È il numero massimo di giorni di malattia durante i quali non puoi essere licenziato per le assenze. È fissato dal CCNL (spesso intorno ai 180 giorni in un anno, ma varia). Superato il comporto, il datore di lavoro può recedere dal rapporto: se hai una malattia lunga, informati per tempo sulle possibilità di aspettativa non retribuita previste dal tuo contratto.
Dove trovare le regole esatte
Le regole di legge sono il minimo: il tuo CCNL e l'eventuale contratto aziendale possono prevedere condizioni migliori. Controlla la tua busta paga (ferie, ROL e permessi residui sono di solito indicati) e, in caso di dubbi, rivolgiti all'ufficio del personale, a un patronato o a un sindacato.