Diritti, contratti e normativa

I tipi di contratto di lavoro in Italia: guida aggiornata al 2026

Il tipo di contratto incide su stabilità, stipendio, tutele e accesso ai prestiti. Ecco le forme più diffuse, con le regole in vigore nel 2026.

Aggiornato il · 4 min di lettura · Redazione LavoroAnnunci.it

Prima di tutto: il contratto collettivo (CCNL)

Quasi ogni rapporto di lavoro dipendente è regolato, oltre che dalla legge, da un contratto collettivo nazionale (commercio, metalmeccanici, turismo, logistica, ecc.). Il CCNL stabilisce minimi retributivi, livelli di inquadramento, orario, ferie, preavviso e molto altro. Nella lettera di assunzione devono essere indicati il CCNL applicato e il tuo livello: controllali sempre.

Dal 2022 il datore di lavoro è tenuto a fornirti per iscritto le informazioni essenziali sul rapporto (tipo di contratto, durata, periodo di prova, orario, retribuzione, ferie, preavviso) al momento dell'assunzione o entro pochi giorni (D.Lgs. 104/2022, il cosiddetto "decreto trasparenza").

Tempo indeterminato

È la forma comune di rapporto di lavoro: non ha una data di scadenza. Può terminare per dimissioni, licenziamento (solo per giusta causa o giustificato motivo), risoluzione consensuale o pensionamento. Per chi è assunto dal 7 marzo 2015 si applicano le regole del contratto "a tutele crescenti" in caso di licenziamento illegittimo: le trovi nella guida al licenziamento.

Tempo determinato

Regole principali nel 2026 (D.Lgs. 81/2015, come modificato negli ultimi anni):

  • Fino a 12 mesi il contratto può essere stipulato senza indicare una motivazione (causale).
  • Oltre 12 mesi e fino a 24 mesi serve una causale: quelle previste dai contratti collettivi, la sostituzione di altri lavoratori oppure, fino al 31 dicembre 2026, esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti.
  • Proroghe: al massimo 4 nell'arco dei 24 mesi.
  • Rinnovi: tra un contratto e l'altro deve passare un intervallo minimo (10 giorni per contratti fino a 6 mesi, 20 giorni per quelli più lunghi), salvo eccezioni.
  • Limite quantitativo: in generale i lavoratori a termine non possono superare il 20% dei dipendenti a tempo indeterminato, salvo diverse previsioni dei CCNL.
  • Diritto di precedenza: dopo più di 6 mesi di lavoro a termine hai diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per le stesse mansioni nei 12 mesi successivi, se lo richiedi per iscritto.

Superati i limiti (durata, causale mancante), il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

Part-time

Orario ridotto rispetto al tempo pieno: orizzontale (meno ore ogni giorno), verticale (alcuni giorni o periodi) o misto. Il contratto deve indicare durata e collocazione dell'orario. Le clausole che permettono al datore di cambiare l'orario (clausole elastiche) devono essere concordate per iscritto. Retribuzione, ferie e contributi sono proporzionati alle ore lavorate.

Apprendistato

È un vero contratto di lavoro, a tempo indeterminato, che unisce lavoro e formazione, di solito per giovani tra 15 e 29 anni. Esistono tre tipi:

  1. per la qualifica e il diploma professionale;
  2. professionalizzante, il più diffuso, per imparare un mestiere;
  3. di alta formazione e ricerca.

La retribuzione può essere più bassa (inquadramento fino a due livelli inferiori o percentuale della retribuzione piena, secondo il CCNL), ma aumenta durante il percorso. Al termine del periodo formativo, se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come normale tempo indeterminato.

Somministrazione (ex lavoro interinale)

Sei assunto da un'agenzia per il lavoro e lavori presso un'azienda utilizzatrice. Il contratto con l'agenzia può essere a termine o a tempo indeterminato. Hai diritto a condizioni economiche e normative non inferiori a quelle dei dipendenti dell'azienda utilizzatrice con le stesse mansioni.

Lavoro intermittente (a chiamata)

Il lavoratore resta a disposizione e viene chiamato quando serve. È ammesso nei casi previsti dai CCNL o, in generale, per chi ha meno di 24 anni o più di 55. Se ti impegni a rispondere alle chiamate, ti spetta un'indennità di disponibilità anche nei periodi in cui non lavori.

Lavoro autonomo e collaborazioni

  • Partita IVA: lavori in autonomia per uno o più clienti, emetti fattura e versi i contributi alla gestione separata INPS o alla tua cassa professionale. Nel regime forfettario le imposte sono calcolate su una percentuale forfettaria dei ricavi.
  • Collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.): lavoro autonomo coordinato con il committente, ma senza vincoli di orario e di luogo imposti. Se in realtà il committente organizza tempi e luoghi di lavoro, si applicano le tutele del lavoro subordinato.
  • Prestazioni occasionali: per attività saltuarie, con limiti annui di compenso. Al di sopra di questi limiti serve un contratto diverso.

Il periodo di prova

Serve a entrambe le parti per valutare il rapporto. Deve essere previsto per iscritto nella lettera di assunzione. In generale non può superare i 6 mesi (la durata concreta dipende dal CCNL e dal livello). Per i contratti a termine la durata va proporzionata: dal 2025, salvo diverse previsioni del CCNL, si calcola un giorno di prova ogni 15 giorni di calendario di durata del contratto, con limiti minimi e massimi. Durante la prova ciascuna parte può recedere senza preavviso.

Confronta le offerte in modo corretto

A parità di ruolo, conta il pacchetto complessivo: tipo di contratto, livello, numero di mensilità, benefit. Per trasformare la RAL in netto mensile usa il calcolatore dello stipendio.

Informazioni aggiornate al 29 settembre 2026 a scopo divulgativo. Le regole possono cambiare e il tuo contratto collettivo (CCNL) può prevedere condizioni diverse: per il tuo caso specifico rivolgiti a un consulente del lavoro, a un patronato o a un sindacato.

Domande frequenti

La durata massima dei contratti a termine con lo stesso datore di lavoro, per mansioni dello stesso livello, è in generale di 24 mesi. Se viene superata, o se manca la causale richiesta oltre i 12 mesi, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato.

Al massimo 4 proroghe nell'arco di 24 mesi.

Sì. Al termine del periodo formativo, se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come un normale contratto a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro è obbligato a fornire per iscritto le informazioni essenziali del rapporto. Se non lo fa, puoi rivolgerti all'Ispettorato del lavoro, a un sindacato o a un patronato.

Leggi anche