Diritti, contratti e normativa

Dimissioni volontarie: procedura online, preavviso e cosa ti spetta

Dimettersi è un diritto, ma va fatto rispettando una procedura precisa. Ecco come funziona, quanto preavviso serve e cosa ricevi alla fine del rapporto.

Aggiornato il · 4 min di lettura · Redazione LavoroAnnunci.it

La procedura online obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni e le risoluzioni consensuali si presentano esclusivamente in via telematica, con un modulo del Ministero del Lavoro. La regola serve a impedire le "dimissioni in bianco", cioè lettere firmate al momento dell'assunzione e usate in seguito contro il lavoratore. Una lettera di dimissioni su carta, da sola, non è valida.

Puoi procedere in due modi:

  1. Da solo, sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro, accedendo con SPID o CIE. Ti servono i dati del datore di lavoro (codice fiscale, indirizzo email o PEC) e la data di inizio del rapporto.
  2. Tramite un intermediario abilitato, gratuitamente o a costo ridotto: patronati, sindacati, enti bilaterali, commissioni di certificazione, consulenti del lavoro.

Il modulo viene inviato automaticamente al datore di lavoro e all'Ispettorato del lavoro.

Hai 7 giorni per ripensarci

Entro 7 giorni dall'invio puoi revocare le dimissioni con la stessa procedura telematica. In questo caso il rapporto prosegue normalmente.

Quando non serve la procedura telematica

  • durante il periodo di prova;
  • nel lavoro domestico (colf, badanti, baby sitter);
  • quando le dimissioni sono formalizzate in una sede protetta (per esempio in sede sindacale o davanti a una commissione di conciliazione).

Genitori: le dimissioni della lavoratrice in gravidanza e dei genitori nei primi tre anni di vita del figlio (o dei primi tre anni di accoglienza in caso di adozione o affido) devono essere convalidate dall'Ispettorato del lavoro. In questi casi, inoltre, il preavviso non è dovuto ed è possibile avere accesso alla NASpI se ci si dimette nel periodo tutelato.

Il preavviso

Chi si dimette deve rispettare un periodo di preavviso, la cui durata è stabilita dal CCNL e dipende di solito da livello di inquadramento e anzianità di servizio. Può andare da pochi giorni a diversi mesi.

  • Il preavviso decorre dalla data indicata nel modulo; alcuni CCNL prevedono che parta da giorni specifici (per esempio l'1 o il 16 del mese).
  • Se non lo rispetti, il datore di lavoro può trattenere dalle competenze finali un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione dei giorni non lavorati.
  • Il datore di lavoro può rinunciare al preavviso o accordarsi con te per un'uscita anticipata.
  • Durante il preavviso le ferie non possono essere utilizzate per "coprirlo", salvo accordo.

Dimissioni per giusta causa

Sono le dimissioni motivate da un grave inadempimento del datore di lavoro, che rende impossibile continuare il rapporto anche per il solo periodo di preavviso. Esempi riconosciuti dalla giurisprudenza: mancato pagamento della retribuzione, molestie o comportamenti offensivi, demansionamento grave, mobbing, modifiche peggiorative imposte unilateralmente.

In caso di giusta causa:

  • non devi il preavviso e hai diritto all'indennità sostitutiva del preavviso;
  • hai diritto alla NASpI, se hai i requisiti contributivi.

È importante documentare i motivi (buste paga non pagate, comunicazioni, testimonianze) e farsi assistere da un sindacato o un legale.

Le "dimissioni per fatti concludenti"

Dal 2025 (Legge 203/2024, "collegato lavoro") se il lavoratore resta assente ingiustificato oltre il termine previsto dal CCNL o, in mancanza, per più di 15 giorni, il datore di lavoro può comunicarlo all'Ispettorato e il rapporto si considera risolto per volontà del lavoratore. Il lavoratore può dimostrare di non aver potuto comunicare i motivi dell'assenza per causa di forza maggiore o per fatto del datore di lavoro. In questo caso la NASpI non spetta, come nelle dimissioni volontarie.

Cosa ti spetta alla fine del rapporto

Con l'ultima busta paga ricevi le competenze di fine rapporto:

  • stipendio dei giorni lavorati nel mese;
  • ratei di tredicesima (ed eventuale quattordicesima) maturati;
  • ferie e permessi maturati e non goduti, pagati;
  • il TFR, se non è stato destinato a un fondo pensione. I tempi di pagamento dipendono dal CCNL e dall'azienda. Puoi stimare l'importo con il calcolatore del TFR.

Il TFR è soggetto a tassazione separata: l'importo netto è inferiore a quello lordo accantonato.

Dimissioni e NASpI

La NASpI, l'indennità di disoccupazione, spetta a chi perde il lavoro involontariamente. In caso di dimissioni volontarie non spetta, salvo per giusta causa e nel periodo tutelato di maternità e paternità. Inoltre, dal 2025, se nei 12 mesi precedenti ti eri dimesso da un altro lavoro a tempo indeterminato, per avere la NASpI dopo un successivo licenziamento servono almeno 13 settimane di contributi maturate dopo quelle dimissioni.

Se stai cambiando lavoro, firma il nuovo contratto prima di dimetterti: la guida su come cambiare lavoro spiega come organizzarti.

Informazioni aggiornate al 29 settembre 2026 a scopo divulgativo. Le regole possono cambiare e il tuo contratto collettivo (CCNL) può prevedere condizioni diverse: per il tuo caso specifico rivolgiti a un consulente del lavoro, a un patronato o a un sindacato.

Domande frequenti

No. Salvo alcune eccezioni (periodo di prova, lavoro domestico, sedi protette), le dimissioni sono valide solo se presentate con la procedura telematica del Ministero del Lavoro, da soli con SPID o CIE o tramite un intermediario abilitato.

Sì, entro 7 giorni dall'invio del modulo, con la stessa procedura telematica.

No, salvo che si tratti di dimissioni per giusta causa o di dimissioni nel periodo tutelato di maternità o paternità.

Lo stabilisce il contratto collettivo applicato, in base a livello e anzianità. Lo trovi nel tuo CCNL o chiedendo all'ufficio del personale, a un patronato o a un sindacato.

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